Cambiare i Prodotti Acquistati, Diritti e Doveri


Ogni anno, sopratutto nel periodo di sconti e vendite promozionali, si creano della situazioni spesso complesse ed affidate sempre con troppa ricorrenza alla discrezione dei negozianti ed alla disinformazione di chi acquista un prodotto (bene o servizio).

Vi sarà capitato di acquistare una maglia, un jeans o una bella borsa firmata per regalarla, o per una vostra necessità. Al di là del fine dopo qualche giorno vi accorgete che non va bene, perchè avete sbagliato la taglia o il colore, o vi siete accorti che ha un difetto di fabbrica palese o presentatosi dopo l’utilizzo o il lavaggio. A questo punto è bene conoscere i limiti, i diritti ed i doveri delle parti, acquirente e venditore, perchè non tutti sanno che la vendita al dettaglio è un vero e proprio contratto verbale che si conclude con la scelta del bene o servizio e il pagamento dello stesso.

La legge, sebbene dia ancora oggi troppo spazio ad interpretazioni, legifera sull’argomento e chiarisce molti aspetti della compravendita.

Concentriamo l’argomento sulla vendita di beni e/o servizi durante il periodo dei saldi. Intanto, durante il periodo dei saldi dovete prestare attenzione alla reale ed effettiva convenienza, per cui consigliamo di stimare l’effettivo rapporto tra prezzo scontato e prezzo intero esposto. Ricordate sempre però che il ribasso del prezzo e la riduzione del costo per la vostra spesa non riduce affatto, in alcun modo, i vostri diritti di consumatore.

Qualche tempo fa vi consigliavamo di fare un giro per i negozi per controllare i prezzi prima dell’inizio dei saldi, così da evitare brutte sorprese e non acquistare da commercianti poco affidabili e imprenditori imbroglioni. L’avete fatto?

Proprio adesso è periodo di saldi, e prima di approfittarne uscite di casa informati. E’ importante sapere che:

  • La vendita in saldo prevista dalla legge specifica che vanno venduti prodotti di carattere stagionale e suscettibili di notevole deprezzamento se venduti durante una certa stagione o un breve periodo di tempo, in quanto fortemente legati alla moda  (art.15 D.lgs 114/98).
  • Lo sconto deve obbligatoriamente essere previsto ed espresso in percentuale su un cartellino o etichetta, e deve riportare anche il prezzo originario, normale di vendita ( art. 15 D.lgs 114/98).
  • I prodotti che il negoziante intende offrire in saldo devono essere separati dai beni non in sconto, onde evitare confusione ed inganno degli acquirenti.
  • I commercianti devono effettivamente calcolare al momento del pagamento il tasso di sconto riportato sul prodotto. Se così non fosse è bene comunicarlo subito, poichè magari per distrazione il negoziante si è sbagliato. Se quest’ultimo dovesse rifiutare e si vuol portare la cosa fino in fondo, può essere denunciata all’ufficio di polizia annonaria del comune nel quale il fatto avviene.
  • L’accettazione della carta di credito è facoltativa da parte del commerciante. Nel caso in cui accetti il pagamento con il pos (il terminale per il pagamento con carta) nel periodo di sconti, non potrà chiedere una somma aggiuntiva a giustificazione dell’accettazione di tale forma di pagamento. Se ciò dovesse accadere, la cosa potrà essere denunciata al gestore della carta di credito.
  • Prove e cambi sono a discrezione del negoziante, il quale però accetta quasi sempre di effettuare cambi e prove della merce entro limiti di tempo concordati precedentemente ed esposti anche all’interno del punto vendita.
  • Garanzie. Onde evitare sorprese successive all’acquisto vi consigliamo di tenere conservato lo scontrino fiscale, specie se si tratta di un acquisto per il quale avete speso tanto. Infatti la legge prevede che la presentazione dello scontrino fiscale, anche con data compresa nel periodo dei saldi, vi da diritto di cambiare la merce difettosa, anche se il difetto si mostra entro 2 anni. Il D.lgs 24/2002 (Codice del Consumo) ha introdotto nel Libro IV del Codice Civile (delle obbligazioni) dei nuovi articoli (da 1519-bis a 1519-nonies), secondo i quali ogni bene acquistato da un consumatore debba godere di garanzia “piena ed assoluta” di due anni, e di un anno se si tratta di beni usati.

Conclusioni:

Il negoziante è obbligato a sostituire l’articolo difettoso anche se dichiara che i capi in saldo non si possono cambiare, nel rispetto di quanto previsto dalla legge.

Buon shopping.

Per ogni domanda o maggiore tutele del consumatore vi consigliamo di consultare Altroconsumo, che tralatro consente di abbonarsi , iscriversi ed acquistare in totale sicurezza tantissimi prodotti di qualità

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7 Responses to “Cambiare i Prodotti Acquistati, Diritti e Doveri”

  1. [...] ed alla disinformazione di chi acquista un prodotto (bene o servizio). PER SAPERNE DI PIU : http://www.businessoggi.com/shopping/cambiare-i-prodotti-acquistati-diritti-e-doveri Condividi o [...]

  2. Grazia scrive:

    Salve, qualche giorno fa ho comprato una maglia con lo sconto del 30 per cento, sono ritornata al negozio per cambiare la maglia,nel frattempo avevano messo lo sconto del 50 al posto della maglia ho preso una camicia che costava di più, la maglia scontata del 30 veniva 42 euro, la camicia con lo sconto del 50 veniva a costare 87 euro quindi dovevo dare una differenza di 45 euro, il negoziante ha detto che gli dovevo dare 49,50 euro perchè la maglia
    per il cambio me la valutava al 50 per cento e non più al 30- Volevo sapere se questo è giusto perchè io mi sono rifiutata e non ho effettato ptù il cambio. Aspetto una vostra risposta,
    grazie mille.

  3. Valentina scrive:

    Buongiorno, un amico a Natale mi ha regalato un capo d’abbigliamento che non mi piace, oltretutto anche la taglia è sbagliata. Oggi, in data 11/01/2012, sono andata per cambiarlo ma mi hanno risposto che effettuavano i cambi dei regali di Natale entro il 31/12. Possono farlo? C’è un minimo di giorni entro i quali si può cambiare la merce? Ho chiesto ad altri commercianti e mi hanno detto che per la sostituzione si hanno a disposizione dalle due settimane ad un mese di tempo. Nel negozio non c’erano cartelli con indicazioni per la sostituzione dei capi.

    Aspetto una vostra risposta.
    Grazie mille.

  4. Businessoggi scrive:

    Prima di tutto serve lo scontrino. Senza quello non hai alcun diritto. Seconda cosa il cambio puoi farlo entro 7 giorni, comunque a discrezione del commerciante, salvo difetti della merce acquistata.
    In caso di merce non conforme alle indicazioni in etichetta o difettati , composti da materiali tossici e quant’altro i tuoi diritti si estendono addirittura a 36 mesi. Questo è quanto. Mi sa che il regalo ricevuto lo dovrai regalare a qualcun altro. Mi dispiace.

  5. valentina scrive:

    Salve,
    il 17/07/2011 ho acquistato un passeggino dopo neanche 3 mesi si e’ sgranato il tessuto sullla parte che sostiene la schiena,mi sono recata nel p.v. munita di scontrino e mi hanno fatto l’ordine del rivestimento.ad oggi io non ho ancora ricevuto nulla,ho 2 mesi fa inviato una mail all’azienda produttrice,la quale mio ha risposto,tempestivamente,che avevano evaquato tutti gli ordini e che quindi mi dovevo rivolgere al negoziante.Ho atteso qualche giorno,dopo di che ho telefonato al negozio in questione,la risposta e’ stata,che non avevavo ricevuto nessuna merce in riguardo e che mi avrebbero mandato un sms quando sarebbe arrivato il prodotto.Ad oggi non e’ accaduto ancora nulla.Mi chiedo,posso pretendere un passeggino di un’altra marca,considerato che non rispetta lòe normative CEE,essendosi rotto dopo neanche 3 mesi?sono obbligati a cambiarmi il prodotto,qualora io lo voglia?nel caso in cui,fossero stati negligenti nel contattarmi e il rivestimento fosse gia arrivato,potrei richiedere ugualmente il cambio della marca?Somo veramente molto adirata per questa cosa,mio figlio ogni volta che si siede,ho il terrore che resti appoggiato con la schiena sulla struttura.Per favore ditemi come mi devo comportare,anche perche’ non e’ costato poco!Grazie
    Valentina

  6. Businessoggi scrive:

    la cosa migliore è sollecitare il negoziante perche fin qui è tutto regolare e pare che si siano adoperati, contatta una agenzia tipo altroconsumo o federconsumatori, ti iscrivi con un piccolo abbonamento (si tratta di qualche decina di euro) vedrai che quando saranno loro ad inviare una lettera al negoziante si muoveranno molto piu velocemente…perche temono denunce e sanzioni.

    Spero che businessoggi ti sia stato di aiuto….

  7. valentina scrive:

    grazie mille!:-)

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